Art. 13.
(Svolgimento del servizio di Polizia pubblica).

      1. Il servizio di Polizia pubblica, ai fini della sicurezza del personale, prevede:

          a) per tutti i servizi di custodia dei beni mobili e immobili, di pattugliamento

 

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e di pronto intervento, la presenza di due o più agenti;

          b) per i servizi di piantonamento fisso, il costante contatto radio tra la centrale operativa e le postazioni.